SAFEGUARDING


Principi fondamentali

Premessa Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. 

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso OPES. adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare. 

Osservanza della disciplina sportiva 

I tesserati, gli affiliati sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. L’Associazione risponde dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e adotta codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti. 

Principio di lealtà 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. 

Divieto di alterazione dei risultati sportivi. 

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute. 

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta. 

Principio di non violenza 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori. 

Principio di non discriminazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. 

Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. 

Dovere di riservatezza 

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute. 

Principio di imparzialità 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo. Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo. Prevenzione dei conflitti di interessi 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse. 

Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi 

Ferma restando la previsione di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI. al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. 

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione. Spetta agli organismi direttivi, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l’organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l’applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell’entrata in vigore del presente articolo. Dovere di collaborazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice etico sportivo e con gli organi di giustizia ed associativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste. 


ALLEGATO “A” 

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): “frode sportiva”. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): “doping”. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235: art. 216: “bancarotta fraudolenta”; art. 217: “bancarotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art. 227: “reati dell’institore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art. 229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230: “omessa consegna o deposito di cose del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività commerciale”. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75). Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.): art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” – art. 600 bis: “prostituzione minorile” – art. 600 ter: “pornografia minorile” – art. 601: “tratta di persone” – art. 603: “plagio”. Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.): art. 605: “sequestro di persona” – art. 609 bis: “violenza sessuale” – art. 609 quater: “atti sessuali con minorenne” – art. 609 quinquies: “corruzione di minorenne”. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38). Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17). Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159) Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309). Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V). Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58) Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.: art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla corruzione”) . Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.): capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.; capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autentificazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.; capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.; capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p. Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.: art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis “(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”). Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”). Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.). Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine. La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p. 


MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

 Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD Latitudini di seguitocome previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ENTE di Promozione Sportiva Opes.

 Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’ASD Latitudini, indipendente dalla disciplina sportiva praticata; 

ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. 

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci/tesserati/e, in particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti. 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sul sito dell’ASD, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding dell’ENTE di Affiliazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dall’ASD. 

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE / Federazione di Affiliazione. 

Diritti e doveri 

A tutti i soci e/o tesserati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali: 

-  a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; 

-  alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

-  a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci/tesserati/e. I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE di Affiliazione. 

Prevenzione e gestione dei rischi 

Comportamenti rilevanti Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti: 

-  l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità di soci/tesserati/e, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; 

-  l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del soggetto. 

Tali atti possono anche consistere nell’indurre un socio/a/tesserato/a a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; -  la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. 

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 

-  l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; 

-  la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi socio/a/tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio/a/tesserato/a; 

-  l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

-  l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

-  il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci/tesserati/e con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul socio/a/tesserato/a. 

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

-  i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, email, social network e blog. 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci e/o tesserati/e nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi. 

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall’ENTE di Affiliazione. 

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) all’interno dell’ASD/SSD sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. 

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. 

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori. 

Uso degli spazi dell’Associazione 

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. 

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’ASD. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.). 

Trasferte In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. 

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.  

Tutela della privacy 

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori i soci e/o tesserati/e dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. 

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’ASD contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data violazione, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. 

Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali. 

Inclusività L’ASD Latitudini garantisce a tutti i propri soci/tesserati/e e ai soci/tesserati/e di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

L’ASD Latitudini si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’ASD loro coetanei. L’ASD Latitudini si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi. 

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di soci/tesserati/e o di persone terze, nei confronti di altri soci/tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo e-mail a.s.d.latitudini@gmail.com. 

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. L’ASD Latitudini deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: 

-  presentato una denuncia o una segnalazione; 

-  manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; 

-  assistito o sostenuto un altro socio/a/tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione; 

-  reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; 

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a: 

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione); 

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’ASD/SSD in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;  

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD/SSD; 

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello; 

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare. 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’ASD/SSD, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. 

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’ASD. 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

1- richiamo verbale per mancanze lievi; 

2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 

3- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione; 

4- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15; 

5- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/a/tesserato/a dell’ASD/SSD, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto: 1. 

Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.  

Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali: 

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; 

b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).  

Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.  Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.  

Sanzioni nei confronti dei volontari 

Nei confronti dei volontari dell’ASD Latitudini, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

1- richiamo verbale per mancanze lievi; 

2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 

3- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni; 

4- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno; 

5- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”. Obblighi informativi e altre misure L’ASD è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’ASD/SSD deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’ASD/SSD deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. 

L’ASD deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.  

L’ASD deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. 

L’ASD deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. 

L’ASD deve prevedere un’adeguata informativa ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive. L’ASD deve dare comunicazione ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dall’ENTE di Affiliazione. 


NOMINA RESPONSABILE SAFEGUARDING

Il responsabile a.s.d. Latitudini contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in breve M.O.G. e del Codice di Condotta adottato dall’ ASD/SSD che accetta incondizionatamente e soggetto all’obbligo di formazione. Si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto del M.O.G. e del Codice di Condotta nonché al rispetto delle Linee Guida e successivo Regolamento per la Prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) dell’Organismo di affiliazione, è il sig. Gianrico Rovelli, tenente Arma dei Carabinieri,

contattabile in forma privata con mail:   rico.rovelli@gmail.com - a.s.d.latitudini@gmail.com


NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE MINORI

A conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in breve M.O.G. e del Codice di Condotta adottato dall’ ASD/SSD che accetta incondizionatamente e soggetto all’obbligo di formazione. Si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto del M.O.G. e del Codice di Condotta nonché al rispetto delle Linee Guida e successivo Regolamento per la Prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) dell’Organismo di affiliazione. Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016.

È il Sig. Roberto Cattone contattabile in forma privata alla mail: bobcattone@gmail.com - a.s.d.latitudini@gmail.com